Trattato di estradizione
Art. 17
17 / 49Transito
In vigore dal 20 dic 2019
Transito
1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
2. Lo Stato interessato inoltra allo Stato di transito una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e una breve relazione sui fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un scalo imprevisto avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato Richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre novantasei ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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