Art. 16 · Consegna di cose
Trattato di estradizione

Art. 16

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Consegna di cose

In vigore dal 20 dic 2019
Consegna di cose 1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio che sono nella disponibilità della persona richiesta, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente: a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova; b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate in possesso o nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute nella sua disponibilità successivamente. 2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona. 3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle. 4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad essi.
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