Trattato di estradizione
Art. 1
1 / 49Obbligo di estradare
In vigore dal 20 dic 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,
Rilevando che i rapporti in materia di estradizione sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873,
Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio,
Considerando che, a tal fine, è necessario abrogare la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con un trattato recante previsioni più aggiornate e complete,
Ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,
Hanno stabilito quanto segue:
Obbligo di estradare
Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna a consegnare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva ad una pena privativa della libertà, imposta dalle autorità giudiziarie dell'altra parte come conseguenza di un reato.
Storico versioni
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