Art. 25 · Spese
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 25

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Spese

In vigore dal 20 dic 2019
Spese 1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. 2. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente: a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all' paragrafo 3; b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all', nella misura in cui lo Stato Richiedente può sostenerle, previa informazione alla persona citata; in caso contrario, le spese sono a carico della persona citata; c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'; d) le spese per le finalità di cui all'; e) le spese e gli onorari spettanti ai periti. 3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.
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