Art. 19 · Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 19

41 / 49

Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza

In vigore dal 20 dic 2019
Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza 1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali. 2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tda-19