Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 19
41 / 49Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza
In vigore dal 20 dic 2019
Compatibilità con altri
strumenti di cooperazione o assistenza
1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tda-19