Art. 14 · Comparizione mediante videoconferenza
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 14

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Comparizione mediante videoconferenza

In vigore dal 20 dic 2019
Comparizione mediante videoconferenza 1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente. 2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad un procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendo al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. Nel caso in cui la persona è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto e lo Stato Richiedente ha necessità della sua comparizione per ascoltarla o interrogarla, si provvede a realizzare la comparizione medesima preferibilmente mediante videoconferenza. 4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell', i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione. 6. L'autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione. 7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: a) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'autorità competente dello Stato Richiesto ritiene che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi; b) le autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario; c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario; d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiedente lo consente. 8. Salvo quanto stabilito al precedente punto b), l'autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, l'identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è trasmesso dall'autorità competente dello Stato Richiesto all'autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive autorità centrali designate ai sensi dell'. 9. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.
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