Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 11
33 / 49Garanzie e principio di specialità
In vigore dal 20 dic 2019
Garanzie e principio di specialità
1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente :
a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata nè sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni nè a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tda-11