Art. XVIII · Entrata in Vigore, Durata e Denuncia
Accordo

Art. XVIII

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Entrata in Vigore, Durata e Denuncia

In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO XVIII Entrata in Vigore, Durata e Denuncia 1. Il presente accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali. 2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di quindici anni e potrà essere rinnovato per un periodo che le Parti potranno congiuntamente concordare. 3. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XIV, ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento dopo aver notificato per iscritto tale intenzione con un preavviso di almeno dodici mesi e l'Accordo terminerà in concomitanza con la scadenza del preavviso. Detta notifica o denuncia non avrà effetto sul pagamento di eventuali debiti, rivendicazioni o risarcimenti, nè esonererà alcuna delle Parti da qualsiasi responsabilità in cui sarà fino a quel momento incorsa nei confronti dell'altra Parte, in applicazione del presente Accordo. 4. Un preavviso di recesso potrà essere emesso in occasione della revisione di medio periodo, nel caso in cui una delle Parti abbia trasgredito in maniera sostanziale ai propri obblighi derivanti dall'Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
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