Accordo
Art. XIII
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In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO XIII
Riservatezza
Qualsiasi materiale scambiato od originato nell'ambito del presente Accordo dovrà essere usato, trasmesso, conservato, trattato e tutelato in conformità con le leggi e le normative previste dai rispettivi Governi. Tali informazioni non potranno essere rivelate ad alcuna parte terza senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;149#art-a-xiii