Trattato
Art. 9
9 / 21Consenso e Verifica
In vigore dal 18 dic 2019
Consenso e Verifica
1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera e) dell' del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
La suddetta procedura è regolata dalla legge dello Stato di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.
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