Trattato
Art. 8
8 / 21Lingua e Legalizzazione
In vigore dal 18 dic 2019
Lingua e Legalizzazione
La richiesta e i documenti consegnati da uno qualunque dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, ad eccezione dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), g) e i) del paragrafo 2 dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;147#art-t-8