Art. 8 · Lingua e Legalizzazione
Trattato

Art. 8

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Lingua e Legalizzazione

In vigore dal 18 dic 2019
Lingua e Legalizzazione La richiesta e i documenti consegnati da uno qualunque dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, ad eccezione dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), g) e i) del paragrafo 2 dell'.
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