Trattato
Art. 5
5 / 21Obbligo di Fornire Informazioni
In vigore dal 18 dic 2019
Obbligo di Fornire Informazioni
1. Ogni persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza alla quale
può essere applicato il presente Trattato, o il suo legale rappresentante se
del caso, devono essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del
presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona, o il suo legale rappresentante se del caso, se lo richiedono, devono essere informati per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e devono essere sempre informati della decisione presa da ciascuno Stato.
Storico versioni
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