Art. 18 · Rapporti con altri Accordi Internazionali
Trattato

Art. 18

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Rapporti con altri Accordi Internazionali

In vigore dal 18 dic 2019
Rapporti con altri Accordi Internazionali Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.
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