Trattato
Art. 17
17 / 21Spese
In vigore dal 18 dic 2019
Spese
1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna.
2. Lo Stato di Esecuzione può, tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;147#art-t-17