Trattato
Art. 10
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In vigore dal 18 dic 2019
Decisione
1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza in conformità alle finalità del presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti della persona e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.
2. Se, con la sentenza di condanna, è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, o delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono stati imposti altri obblighi, lo Stato di Condanna può subordinare il suo consenso al previo adempimento di tali sanzioni od obblighi ovvero alla prestazione di idonea garanzia.
Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti; è onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.
3. Le Autorità dello Stato di Esecuzione rispettano la natura e la durata della pena inflitta, delle misure di sorveglianza imposte in caso di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni e delle misure di sicurezza applicate.
4. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque:
a) essere più grave, per la sua natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;
b) eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.
5. Quando la legge dello Stato di Esecuzione non consente di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione.
6. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione motivata di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto.
Storico versioni
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