Trattato
Art. 1
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In vigore dal 18 dic 2019
Trattato sul Trasferimento delle Persone Condannate o Sottoposte a Misure di Sicurezza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Argentina
La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, qui di seguito denominate "Le Parti",
Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due paesi in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza, al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale;
Guidate e vincolate dagli obblighi contenuti negli strumenti internazionali applicabili sui diritti umani, riguardo al rispetto del diritto alla vita e alla non inflizione di torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che la condanna o la sentenza che applica una misura di sicurezza possa essere eseguita nello Stato di cui le persone sono cittadini;
Hanno stabilito quanto segue:
Definizioni
Ai fini di questo Trattato, il termine:
a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa o restrittiva della
libertà personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o
indeterminata, da eseguire effettivamente o la cui esecuzione è sospesa con
l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, in conseguenza della commissione di un reato;
b) "sentenza" indica una decisione giudiziale irrevocabile, avverso la quale non è pendente alcuna impugnazione, mediante la quale è inflitta una condanna o applicata una misura di sicurezza;
c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti deve eseguirsi o si sta eseguendo una sentenza di condanna irrevocabile;
d) "persona sottoposta a misura di sicurezza" indica quella persona maggiorenne non imputabile o minorenne, conformemente alla normativa dello Stato di Condanna, che ha commesso un reato ed è stata oggetto di una misura avente fini terapeutici, educativi o precauzionali;
e) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui è stata emessa la sentenza nei confronti della persona che può essere trasferita o che è stata trasferita;
f) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata o sottoposta a misura dì sicurezza può essere trasferita o è stata trasferita per eseguire la condanna o la misura di sicurezza;
g) "legale rappresentante" indica la persona o l'istituzione che, secondo la legislazione dello Stato di Esecuzione o di Condanna, è autorizzata ad agire in nome della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza dinanzi agli organismi competenti di una delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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