Trattato
Art. 9
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In vigore dal 18 dic 2019
Decisione
1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformità alle procedure previste dal suo ordinamento interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione.
2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati alla Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-9