Art. 9 · Decisione
Trattato

Art. 9

9 / 80

Decisione

In vigore dal 18 dic 2019
Decisione 1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformità alle procedure previste dal suo ordinamento interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione. 2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati alla Parte richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-9