Art. 4 · Motivi di rifiuto facoltativi
Trattato

Art. 4

4 / 80

Motivi di rifiuto facoltativi

In vigore dal 18 dic 2019
Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione è domandata è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta conformemente al proprio ordinamento interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata; b) se la Parte richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-4