Trattato
Art. 4
4 / 80Motivi di rifiuto facoltativi
In vigore dal 18 dic 2019
Motivi di rifiuto facoltativi
L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
a) se il reato per il quale l'estradizione è domandata è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta conformemente al proprio ordinamento interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;
b) se la Parte richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-4