Art. 25 · Cessazione
Trattato

Art. 25

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Cessazione

In vigore dal 18 dic 2019
Cessazione Ciascuna Parte contraente può recedere dal presente Trattato in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione di detta comunicazione. La cessazione dell'efficacia del presente Trattato non pregiudica i procedimenti estradizionali avviati prima della cessazione stessa. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Parte di provvedimento in formato grafico
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