Art. 20 · Informazioni successive
Trattato

Art. 20

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Informazioni successive

In vigore dal 18 dic 2019
Informazioni successive La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena imposta sulla persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-20