Art. 19 · Spese
Trattato

Art. 19

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Spese

In vigore dal 18 dic 2019
Spese 1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione ed alle relative spese. 2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento della stessa in custodia fino alla consegna alla Parte richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni o delle risorse finanziarie indicate nell'. 3. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e dei beni o delle risorse finanziarie sequestrate dalla Parte richiesta alla Parte richiedente, nonché le spese del transito di cui all'.
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