Art. 17 · Consegna di beni e di risorse finanziarie
Trattato

Art. 17

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Consegna di beni e di risorse finanziarie

In vigore dal 18 dic 2019
Consegna di beni e di risorse finanziarie 1. Su domanda della Parte richiedente, la parte richiesto, in conformità al proprio ordinamento interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose alla Parte richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente: a) le cose o gli strumenti che sono stati utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova; b) le cose che sono state rinvenute nella disponibilità della persona richiesta o che successivamente si è scoperto derivare dai proventi del reato; c) le risorse finanziarie e monetarie che sono ragionevolmente ritenute costituire proventi del reato. 2. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già concessa, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna dei beni o delle risorse finanziarie sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle. 4. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali legittimi diritti o interessi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce, senza oneri, alla Parte richiesta o al terzo i beni consegnati o le risorse finanziarie, non appena possibile dopo la conclusione del procedimento.
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