Art. 16 · Procedura semplificata di estradizione
Trattato

Art. 16

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Procedura semplificata di estradizione

In vigore dal 18 dic 2019
Procedura semplificata di estradizione 1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione acconsente ad essere estradata, l'estradizione può essere eseguita sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza la necessità di presentare la documentazione di cui all' del presente Trattato. Tuttavia la Parte richiesta può domandare le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per concedere l'estradizione. 2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa, con l'assistenza di un difensore, dinanzi ad un'Autorità competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitale dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa. 3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.
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