Trattato
Art. 12
12 / 80Arresto provvisorio
In vigore dal 18 dic 2019
Arresto provvisorio
1. In caso di urgenza, la Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto attraverso le Autorità Centrali designate nel presente Trattato, o l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) ovvero altri canali convenuti da entrambe le Parti.
2. La domanda di arresto provvisorio è formulata per iscritto e contiene:
a) una descrizione della persona richiesta, nonché informazioni sulla sua nazionalità;
b) l'ubicazione della persona richiesta;
c) una descrizione sommaria del fatto, con indicazione del tempo e del luogo di commissione del reato;
d) la descrizione delle leggi violate; una dichiarazione del fatto che nei confronti della persona richiesta è stato emesso un ordine di arresto o una sentenza di condanna;
e) una dichiarazione che la domanda di estradizione e la relativa documentazione a sostegno saranno trasmessi entro il termine specificato nel presente Trattato; e
f) la descrizione della pena che può essere inflitta o che è stata inflitta per il reato.
2. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda.
3. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione.
4. L'inefficacia dell'arresto provvisorio intervenuta ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato richiesto riceve la formale domanda di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
Storico versioni
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