Art. 10
Trattato

Art. 10

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In vigore dal 18 dic 2019
Principio di specialità 1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena, nè sottoposta a altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nella Parte richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio della Parte richiedente per cause di forza maggiore; c) la Parte richiesta vi acconsente. In tale caso, la Parte richiesta, previa specifica domanda della Parte richiedente, può acconsentire che la persona estradata sia perseguita o che nei suoi confronti venga eseguita una pena inflittale per un reato diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, in conformità alle condizioni ed ai limiti stabiliti dal presente Trattato. Al riguardo: i. la Parte richiesta può domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'; ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte della Parte richiesta, sempre che ciò sia consentito da quest'ultima Parte. 2. Salvo quanto disposto alla lettera c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente può adottare le misure necessarie, previste dal suo ordinamento, per interrompere la prescrizione. 3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
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