Art. 6 · Richiesta di trasferimento
Accordo trasferimento persone condannate

Art. 6

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Richiesta di trasferimento

In vigore dal 18 dic 2019
Richiesta di trasferimento 1. Il trasferimento può essere richiesto: a) dallo Stato di Condanna; b) dallo Stato di Esecuzione; c) dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Accordo. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi del precedente .
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-6