Accordo trasferimento persone condannate
Art. 6
62 / 80Richiesta di trasferimento
In vigore dal 18 dic 2019
Richiesta di trasferimento
1. Il trasferimento può essere richiesto:
a) dallo Stato di Condanna;
b) dallo Stato di Esecuzione;
c) dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene
espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Accordo.
2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi del precedente .
Storico versioni
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