Accordo trasferimento persone condannate
Art. 12
68 / 80Esecuzione della condanna
In vigore dal 18 dic 2019
Esecuzione della condanna
1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. La continuazione dell'esecuzione della condanna è disciplinata dalle leggi e dalle procedure dello Stato di Esecuzione, ivi comprese quelle che regolano le condizioni della detenzione o delle altre forme di privazione della libertà, nonché quelle che prevedono la riduzione del termine di detenzione o delle altre forme di privazione della libertà mediante liberazione condizionale, condono o altro.
3. Se la condanna è, per sua natura o durata, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può adeguare la pena a quella prevista dal proprio ordinamento per un reato simile.
La condanna così modificata non può essere più grave, per natura o durata, di quella inflitta nello Stato di Condanna.
4. Lo Stato di Esecuzione modifica o pone fine all'esecuzione della condanna appena viene informato di un'eventuale decisione dello Stato di Condanna ai sensi dell' del presente Accordo relativa alla concessione della grazia alla persona condannata, o di ogni altra decisione o misura dello Stato di Condanna che comporti la cancellazione o riduzione della condanna.
5. Lo Stato di Condanna informa lo Stato di Esecuzione:
a) quando la persona condannata viene rilasciata;
b) se alla persona condannata viene concessa la liberazione condizionale.
6. Lo Stato di Esecuzione, se richiesto dallo Stato di Condanna, fornisce le informazioni richieste relative all'esecuzione della condanna.
7. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della condanna, lo Stato di Esecuzione adotta i provvedimenti necessari per arrestarla e assicurare che sia espiata la parte residua della condanna e che si proceda penalmente nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato la arresta e esegue la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-12