Art. 31 · Cessazione
Accordo di mutua assistenza

Art. 31

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Cessazione

In vigore dal 18 dic 2019
Cessazione Ciascuna Parte contraente può recedere dal presente Accordo in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tal caso, l'Accordo cessa di essere efficace il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui è data detta comunicazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. (LINK PDF -- 56-56) Parte di provvedimento in formato grafico
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