Art. 23 · Dispensa dall'onere di certificazione e validità dei documenti e degli atti
Accordo di mutua assistenza

Art. 23

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Dispensa dall'onere di certificazione e validità dei documenti e degli atti

In vigore dal 18 dic 2019
Dispensa dall'onere di certificazione e validità dei documenti e degli atti I documenti e gli atti forniti in conformità al presente Accordo non necessitano di certificazione o autentica e sono pienamente ammissibili come prove nello Stato richiedente.
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