Accordo di mutua assistenza
Art. 23
48 / 80Dispensa dall'onere di certificazione e validità dei documenti e degli atti
In vigore dal 18 dic 2019
Dispensa dall'onere di certificazione e validità dei documenti e degli atti
I documenti e gli atti forniti in conformità al presente Accordo non necessitano di certificazione o autentica e sono pienamente ammissibili come prove nello Stato richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-23