Art. 20 · Scambio di informazioni sui procedimenti penali
Accordo di mutua assistenza

Art. 20

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Scambio di informazioni sui procedimenti penali

In vigore dal 18 dic 2019
Scambio di informazioni sui procedimenti penali Lo Stato richiesto trasmette allo Stato richiedente informazioni sui procedimenti penali, sulle condanne e sulle pene inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato richiedente.
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