Art. 19 · Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza
Accordo di mutua assistenza

Art. 19

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Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza

In vigore dal 18 dic 2019
Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza 1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano diritti o obblighi riconosciuti assunti da ciascuno Stato attraverso altri accordi internazionali di cui siano parte. 2. Il presente Accordo non impedisce agli Stati di accordare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi, disposizioni o prassi condivise se essi sono conformi ai loro rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche al fine di: a) istituire delle squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati; b) effettuare consegne controllate nel territorio dello Stato richiesto; c) assistere le autorità di polizia giudiziaria dello Stato richiedente nello svolgimento di attività sotto copertura nel territorio dello Stato richiesto, in collaborazione con le autorità di polizia giudiziaria dello Stato richiesto; d) effettuare, nel territorio dello Stato richiesto, attraverso personale di polizia giudiziaria di entrambi gli Stati, attività di osservazione, pedinamento e monitoraggio di persone sospettate di aver partecipato alla commissione di reati gravi. 3. Relativamente alle attività assistite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'assistenza è accordata a condizione che il fatto per il quale è domandata costituisca reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ai sensi del paragrafo 2 dell'; b) la domanda di assistenza è esaminata e decisa da parte dell'Autorità competente dello Stato richiesto caso per caso, in conformità alle proprie leggi e alle disposizioni del presente Accordo; c) l'Autorità procedente dello Stato richiedente e l'Autorità competente dello Stato richiesto concordano i dettagli dell'attività di cui si tratta, nonché la sua organizzazione, la procedura operativa da seguire, chi debba parteciparvi e a quale titolo, le eventuali condizioni specifiche da rispettare e quanto tale attività debba durare. Detti accordi sono comunicati alle Autorità centrali designate ai sensi dell'; d) l'attività assistita è effettuata in conformità alle procedure previste in materia dalle leggi dello Stato richiesto e sotto la supervisione e direzione dell'Autorità competente di tale Stato; e) lo Stato richiesto può, oltre che per i motivi indicati negli , rifiutare di prestare assistenza per reati di minore gravità.
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