Art. 18 · Identificazione di informazioni bancarie e finanziarie
Accordo di mutua assistenza

Art. 18

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Identificazione di informazioni bancarie e finanziarie

In vigore dal 18 dic 2019
Identificazione di informazioni bancarie e finanziarie 1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato sia titolare di uno o più conti bancari presso una banca ubicata nel suo territorio e fornisce le informazioni del caso allo Stato richiedente, nonché informazioni sulle identità dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti, le loro ubicazioni e le transazioni ad essi riferite. 2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo può riferirsi anche a istituzioni diverse dalle banche. 3. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito delle proprie indagini. 4. L'assistenza di cui al presente articolo non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.
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