Art. 16 · Fornitura di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di cose
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Art. 16

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Fornitura di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di cose

In vigore dal 18 dic 2019
Fornitura di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di cose 1. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente informazioni, documenti, atti di dipartimenti e agenzie del governo che sono di dominio pubblico. 2. Lo Stato richiesto può fornire informazioni, documenti, atti e cose in possesso di un dipartimento o agenzia del governo che non sono di dominio pubblico, in misura pari e in condizioni equivalenti a quelle previste per le sue autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria. 3. Lo Stato richiesto può fornire copie certificate conformi di documenti o atti, salvo che lo Stato richiedente non richieda espressamente gli originali. 4. I documenti, atti o cose originali forniti allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto non appena possibile. 5. Se non vietato dalle leggi dello Stato richiesto, i documenti, atti o cose sono forniti nella forma o sono accompagnati dalla certificazione specificate dallo Stato richiedente affinché siano ammissibili secondo le leggi dello Stato richiedente.
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