Accordo di mutua assistenza
Art. 12
37 / 80Garanzie e principio di specialità
In vigore dal 18 dic 2019
Garanzie e principio di specialità
1. La persona che è presente nel territorio dello Stato richiedente a norma dell':
a) non deve essere oggetto di indagini da parte dello Stato richiedente, nè essere sottoposta a procedimento, giudizio o a misure privative della libertà personale in relazione a reati commessi prima di entrare nel territorio di detto Stato;
b) non deve essere obbligata a rendere testimonianza o altre dichiarazioni nè a partecipare ad attività relative ad un procedimento diverso da quello indicato nella domanda di assistenza salvo che lo Stato richiesto e la persona interessata lo consentano.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona cui fa riferimento:
a) non lascia il territorio dello Stato richiedente entro trenta giorni dal momento in cui questa è informata ufficialmente del fatto che la sua presenza non è più necessaria. Detto termine non comprende il periodo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente per motivi indipendenti dalla sua volontà;
b) dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi fa volontariamente ritorno.
3. La persona che non compare in seguito ad una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Accordo, o che rifiuta di rendere dichiarazioni o di partecipare ad altre attività processuali a norma degli o 11 del presente Accordo, non può essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o di privazione della libertà personale, ivi compresa l'accompagnamento coattivo davanti al giudice, per effetto della mancata comparizione o del rifiuto a comparire. Su domanda, possono essere applicate altre sanzioni di natura diversa previste dalle leggi dello Stato richiesto in circostanze analoghe.
4. Il testimone o il perito che è sentito in conformità agli è comunque responsabile del contenuto della sua dichiarazione o perizia o di ogni altra condotta commessa durante la sua comparizione davanti al giudice, che è considerata reato in conformità alle leggi sia dello Stato richiesto che dello Stato richiedente, nell'ambito della giurisdizione che a ciascuno di tali Stati compete in relazione al reato in questione.
Storico versioni
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