Art. 3 · Copertura finanziaria

Art. 3

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Copertura finanziaria

In vigore dal 29 nov 2019
1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo allegato all'Accordo di cui all' della presente legge, valutato in euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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