Art. 6
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Art. 6

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In vigore dal 22 ott 2019
L'informazione tecnico-scientifica, ottenuta dall'attività congiunta nella cornice del presente Accordo - esclusi i dati considerati segreto commerciale - può essere consegnata a terzi, previo consenso delle Parti e nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali nonché, per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea sulla materia.
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