Art. 5
Accordo sulla cooperazione culturale

Art. 5

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In vigore dal 22 ott 2019
Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel contrastare il traffico illecito di beni culturali, incluse le attività di formazione ed addestramento delle forze dell'ordine, al fine di contrastarlo con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali.
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