Art. 5
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Art. 5

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In vigore dal 22 ott 2019
Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca comuni che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, favorendo una più attiva collaborazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.
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