Art. 4
Accordo sulla cooperazione culturale

Art. 4

15 / 22
In vigore dal 22 ott 2019
Considerata l'opportunità di intensificare la cooperazione bilaterale nell'ambito dei programmi dell'UNESCO, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dell'Iniziativa centro-europea e di altri organismi internazionali, le Parti Contraenti si impegneranno a ricercare ed a favorire la partecipazione congiunta ai summenzionati programmi. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120#art-asc-4-2