Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Art. 4
4 / 22In vigore dal 22 ott 2019
In conformità con il presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti potrà essere attuata nelle seguenti forme:
scambio di documentazione ed informazioni scientifico-tecnologiche;
progetti congiunti di ricerca e progettazione;
scambio di scienziati e specialisti per lo svolgimento di ricerche e studi di comune interesse;
organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni;
sostegno alla commercializzazione di progetti tecnico-scientifici congiunti, sulla base di reciproche intese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;120#art-asc-4