Art. 4
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Art. 4

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In vigore dal 22 ott 2019
In conformità con il presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti potrà essere attuata nelle seguenti forme: scambio di documentazione ed informazioni scientifico-tecnologiche; progetti congiunti di ricerca e progettazione; scambio di scienziati e specialisti per lo svolgimento di ricerche e studi di comune interesse; organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni; sostegno alla commercializzazione di progetti tecnico-scientifici congiunti, sulla base di reciproche intese.
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