Accordo sulla cooperazione culturale
Art. 2
13 / 22In vigore dal 22 ott 2019
Le forme principali della collaborazione delle Parti Contraenti in campo culturale saranno le seguenti:
1. organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche;
2. promozione di contatti diretti tra gli enti, le organizzazioni e le associazioni, anche nei seguenti settori: letteratura, arte figurativa, architettura, scultura, arte applicata e decorativa, design, arti sceniche, musica, danza, folclore e arte popolare, cinema;
3. promozione di contatti diretti nel campo dell'arte musicale fra organizzazioni musicali ed associazioni artistiche, dello scambio di cantanti e di formazioni artistiche, della partecipazione congiunta ai concorsi ed ai festival musicali internazionali;
4. promozione di contatti diretti tra le associazioni teatrali, liriche, coreutiche, di marionette e di spettacolo dei due Paesi tramite l'organizzazione di tournee e di performance di formazioni teatrali e di singoli attori, anche tramite la partecipazione congiunta nei concorsi e nei festival teatrali internazionali;
5. promozione della cooperazione bilaterale nel campo cinematografico, anche tramite la partecipazione congiunta nei festival di cinema, tramite lo scambio d'informazione, dei materiali pubblicitari e di pubblicazioni nel summenzionato settore;
6. sostegno allo scambio degli specialisti di folclore e di arte popolare, l'invito reciproco di formazioni folcloristiche a partecipare a concorsi e festival folcloristici internazionali;
7. traduzione delle opere letterarie, nonché delle opere di ricerca nel campo culturale;
8. intensificazione della collaborazione tra gli enti statali e privati museali ed espositivi della Repubblica italiana e della Repubblica di Belarus, inclusi la realizzazione di mostre, lo scambio di informazioni e lo scambio di esperti.
Storico versioni
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