Art. 13 · LEGGE 20 agosto 2019, n. 92

Art. 13

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92

In vigore dal 5 set 2019
Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 agosto 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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