Art. 12 · Clausola di salvaguardia

Art. 12

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 5 set 2019
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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