Trattato di Estradizione
Art. 1
1 / 51Obbligo di Estradare
In vigore dal 21 ago 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della.
Repubblica del Kenya qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,
hanno stabilito quanto segue:
Obbligo di Estradare
Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
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