Art. 18 · Transito
Trattato di Estradizione

Art. 18

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Transito

In vigore dal 21 ago 2019
Transito 1. Quando una delle Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone estradate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa. 2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte, tale autorizzazione non è richiesta. 3. La Parte Richiesta, se ciò non è incompatibile con la propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.
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