Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 5
5 / 52Forma e Contenuto delle Richieste
In vigore dal 21 ago 2019
Forma e Contenuto delle Richieste
1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini;
(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo dd commesso reato ed eventuali danni cagionati;
(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
(d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;
(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
(f) l'indicazione delle persone la cui presenza è necessaria per l'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo paragrafo 3;
(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo paragrafo 3;
(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità ai successivo paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresì contenere quanto segue:
(a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine;
(b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica nonché sul modo in cui la notifica deve essere eseguita;
(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o fornire prove;
(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da esaminare;
(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare;
(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
(h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle ragioni sottostanti;
(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte nella lingua della Parte Richiedente ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese.
6. La richiesta, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente , può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;90#art-tda-5