Art. 21 · Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 21

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Scambio di Informazioni sulla Legislazione

In vigore dal 21 ago 2019
Scambio di Informazioni sulla Legislazione Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi.
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