Art. 20 · Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 20

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Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

In vigore dal 21 ago 2019
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.
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