Art. 13 · Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 13

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Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

In vigore dal 21 ago 2019
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute 1. Quando, ai sensi dell' paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nella Parte Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente della Parte Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purchè la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni. 2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che: (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta, nei quali debba intervenire tale persona; (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione. 3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte Richiesta. 4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura della Parte Richiedente presentare apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile la Parte Richiesta dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione. 5. La Parte Richiedente riconsegna immediatamente alla Parte Richiesta la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Parti. 6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'. 7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dalla Parte Richiesta in presenza di fondati motivi che devono essere comunicati alla Parte Richiedente.
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