Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 12
12 / 52Attività mediante Videoconferenza
In vigore dal 21 ago 2019
Attività mediante Videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone, persona offesa, perito, persona sottoposta ad indagini o imputato dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza le attività per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di attività per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell', i motivi per i quali è impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nella Parte Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento alle attività per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
(a) le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
(b) le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
(c) la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi dì prova ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.
(d) la Parte Richiesta provvede affinché la persona comparsa sia assistita da un interprete quando ciò sia necessario.
8. L'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine delle attività, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente della Parte Richiesta.
9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.
10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.
Storico versioni
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